
Il presidente dell’ADOC di Basilicata, dott. Canio D‘Andrea, nella foto, in una nota stampa inviata in redazione, informa i nostri lettori su alcuni accorgimenti da adottare per salvaguardare le proprie spese, il più delle volte anche incontrollabili.
COME RISPARMIARE SULLA BOLLETTA TELEFONICA.
In pochi sanno che il servizio di consegna dell’elenco telefonico non è gratuito, infatti ha un costo pari ad € 3,90 (IVA inclusa) e viene addebitato sulla fattura dell’utenza telefonica.
Tra l’altro in pochi millesimi di secondo si può reperire un qualsiasi numero telefonico online piuttosto che trovarlo sull’elenco cartaceo.
Inoltre, si ricorda che è possibile disdire gratuitamente il servizio in qualsiasi momento.
Per farlo, sarà necessario contattare il proprio gestore telefonico o inviare una comunicazione scritta tramite fax/PEC o raccomandata a/r comunicando la propria volontà di non usufruire più del servizio di consegna dell’elenco telefonico.
Disdire ci farà risparmiare la somma di euro 3,90, ma consentirà di eliminare diversi milioni di tonnellate di carta, il più delle volte lasciati negli androni dei fabbricati senza mai essere recapitati agli abbonati.
Sembra che, su ciò, la TIM faccia resistenza nel caso in cui gli utenti chiedano la disdetta.
Qui di seguito riportiamo i contatti dei principali gestori telefonici per comunicare la disdetta del servizio:
TIM
– sul sito, telefonando al 187, per iscritto all’indirizzo indicato in fattura, tramite fax al n. verde 800000187, a mezzo pec a : telecomitalia@pec.telecomitalia.it ;
FASTWEB
– sul sito accedendo all’area clienti Myfastpage e inserendo le credenziali (username e password)
– contattando il servizio clienti
VODAFONE
– compilando il modulo presente sul sito web o presso i punti vendita
– via posta a: Vodafone Italia Casella Postale 174 Via Jervis, 13 – 10015 – Ivrea (TO)
WIND TRE SPA
– compilando il modulo presente nella sezione “Moduli utili di Wind.it” e inviandolo per posta a/r alla Casella Postale 14155 ufficio postale MI 65 – 20152 Milano
Prescrizione fatture fornitura idrica.
Con la delibera 547/2019/R/idr, del 17 dicembre 2019, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha introdotto la prescrizione biennale per quanto riguarda le fatture per le forniture idriche a “utenti domestici”, “microimprese” e “professionisti”. Già la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) aveva introdotto la prescrizione biennale per l’energia elettrica e il gas a far data rispettivamente dal 1 marzo 2018 e 1 gennaio 2019 rimandando quella per le risorse idriche ad apposita delibera che l’ha introdotta a far data dal 1 gennaio 2020.
La prescrizione biennale si applica: alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1°gennaio 2020 (articolo 1, comma 10); solo qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo non derivi da responsabilità accertata dell’utente (articolo 1, comma 5).
A tale riguardo, l’Autorità dispone i seguenti obblighi informativi:
A) In caso di responsabilità del gestore: Il gestore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di importi risalenti a più di due anni (tramite due modalità alternative: invio di una fattura unica o di una fattura contenente esclusivamente gli importi prescritti).
In particolare, il gestore integra la fattura contabilizzante consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale contenente: un avviso testuale standard, invitando alla compilazione dell’apposito modulo; gli importi oggetto di prescrizione; una sezione recante un format per eccepire la prescrizione, disponibile anche su sito internet e negli sportelli aperti al pubblico; un recapito del gestore, fax, posta, e un indirizzo di posta elettronica a cui inviare la documentazione necessaria.
B) In caso di responsabilità dell’utente finale: Il gestore integra la fattura recante tali importi con una pagina iniziale contenente: un avviso testuale; l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni; la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità dell’utente; una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al gestore, indicando un recapito del gestore (fax, posta) a cui far pervenire il reclamo.
Nella risposta al reclamo il gestore dovrà dettagliare gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire all’utente finale la tutela dei propri diritti.
Per le fatture aventi scadenza anteriore al 31/12/2019 resta in vigore la prescrizione quinquennale come previsto dal Codice Civile.
BOLLETTE A 28 GIORNI, RIMBORSI IN VISTA.
“Il Consiglio di Stato ha stabilito la liceità della Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 269/18/CONS sui rimborsi automatici per quanto pagato in più dai consumatori”.
Pertanto quei clienti che hanno sottoscritto contratto di telefonia fissa, non contratti di telefonia mobile, nè altri tipi di utenza come luce, gas o pay tv, e che nel periodo tra giugno 2017 e aprile 2018 hanno avuto una fatturazione a 28 giorni, riceveranno in automatico il rimborso degli importi non dovuti, come confermato a luglio scorso dall’AGCOM.
Nel caso in cui le aziende non ottemperassero al rimborso entro i termini previsti dalle loro carte dei servizi, i consumatori potranno procedere ad attivare una conciliazione paritetica. Stando alla sentenza, gli operatori possono proporre diversi sistemi di indennizzo ai clienti che hanno diritto al rimborso economico in bolletta, come ad esempio buoni o sconti da utilizzare per l’acquisto di prodotti online o qualche servizio extra gratuito per un periodo.
Accettando una di queste proposte gli utenti perderanno automaticamente il diritto al rimborso. Il nostro consiglio è di non accettare proposte diverse dal rimborso. La richiesta di indennizzo richiesta deve essere effettuata o presso l’Adoc di Basilicata o sulla piattaforma Conciliaweb dell’AGCOM.
È importante sapere che, dal momento dell’invio della richiesta di rimborso, le compagnie telefoniche hanno dai 30 ai 45 giorni d tempo per lavorarla.
Per quanto riguarda la posizione di coloro che hanno cambiato gestore, l’AGCOM ha dichiarato che gli indennizzi saranno accessibili anche a chi ha rescisso o disdetto il servizio nel periodo compreso tra giugno 2017 e aprile 2018, tuttavia in questo caso tempi e i modi devono ancora essere definiti.
DOVE CHIEDERE IL RIMBORSO.
• FASTWEB: info nell’area personale dei clienti (myFastweb Page) accessibile solo agli utenti che hanno diritto al rimborso.
Numero 192193.
• TIM: info sulla pagina web, chi ha diritto al rimborso potrà farlo tramite l’area WEB MyTim.
Numero 187
• TISCALI: nessuna info a riguardo
• VODAFONE: modulo online.
Numero 190
• WIND INFOSTRADA – TRE: info sulla pagina web accedere al rimborso tramite l’area clienti.
Numero 155
A QUANTO AMMONTA IL RIMBORSO?
In media il rimborso dovrebbe corrispondere ad un mese di canone, l’importo sarà compreso tra i 20 e i 55 euro.
Chi ha sottoscritto un contratto fibra, invece, dovrebbe ottenere rimborsi leggermente più alti.
In ogni caso il calcolo finale del rimborso dipenderà dai mesi corrisposti dall’utente con il sistema di fatturazione incriminato e varieranno in base all’offerta attiva.
SUL DEPOSITO CAUZIONALE RICHIESTO IN QUESTE ULTIME SETTIMANE DA ACQUEDOTTO LUCANO ADOC BASILICATA CHIEDE L’INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.
Acquedotto Lucano con la fattura in corso di riscossione nel mese di gennaio 2020 ha chiesto a decine di migliaia di utenti lucani il pagamento di somme per “deposito cauzionale”.
L’ARERA con la delibera 86/2013/R/idr ha disciplinato la materia.
In particolare, all’art. 3.1 della suddetta deliberazione, è sancito: “il gestore può richiedere all’utente finale, all’atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento di un deposito cauzionale, nei limiti di quanto disposto dal presente provvedimento”.
Considerato che suddetta deliberazione ARERA, come stabilito dall’art. 8.6, “entra in vigore il 1 gennaio 2014” e a quell’epoca Acquedotto Lucano era già costituito ed operativo e poteva chiedere già nel 2014 il versamento della cauzione a quanti non l’avevano versata e non l’ha fatto, ADOC di Basilicata ha chiesto al Difensore Civico di Basilicata di verificare, ed eventualmente adottare i provvedimenti opportuni, se tale credito non sia da considerarsi prescritto secondo le vigenti normativa.
Tutti i consumatori che avessero bisogno di maggiori informazioni o necessitino di assistenza, possono rivolgersi all’ADOC (Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori) sede regionale della Basilicata, in via Stigliani 2 – 85100 Potenza o contattare i seguenti recapiti: cell. 330/788081 – mail info@adocbasilicata.org.
Redazione
