È stata pubblicata questa sera sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata l’ordinanza n. 21 del presidente Vito Bardi che contiene disposizioni in materia di coltivazioni agricole, aree verdi e attività sportiva, per le attività produttive e commerciali, in materia di trasporto pubblico locale e una serie di ulteriori misure, legate alla “Fase 2” dell’attuale emergenza sanitaria “Covid–19“, al via da domani, lunedì 4 maggio.
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Di seguito, tutti i dettagli, come da comunicato stampa inviato in redazione pochi minuti fa.
“Per le coltivazioni agricole, aree verdi e attività sportiva, fermo l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici siti nel territorio regionale a condizione del rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e del divieto di assembramento di più di due persone, è consentita, limitatamente ad una volta al giorno e per non più di due componenti del nucleo familiare, l’uscita per provvedere alla conduzione di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, terreni agricoli, orti e vigneti per i trattamenti fitosanitari, l’attività florovivaistica non professionale, la riproduzione vegetale e la coltivazione di colture agricole anche non permanenti ad uso familiare, nonchè per la gestione e la cura degli animali custoditi. In tutte le attività e le loro fasi, all’interno delle proprietà e negli spostamenti, da e per le proprietà private, deve comunque essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Negli spostamenti è obbligatoria l’adozione dei dispositivi di protezione individuale. Detti spostamenti sono consentiti all’interno del territorio provinciale, e comunque per gli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni e degli animali allevati per la verifica delle attività eseguite da altra persona espressamente incaricata per lo svolgimento, ed esclusivamente nel pieno rispetto delle misure sanitarie e delle norme di sicurezza relative al contenimento da contagio da “Covid-19”. Sono consentite, sull’intero territorio regionale, per le attività non sospese come da elenco codici ATECO dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, nel proprio comune di residenza, domicilio, o abitazione, ovvero entro i comuni confinanti, le attività anche amatoriali svolte in forma individuale di abbattimento selettivo della specie cinghiale, in applicazione dei piani approvati, la raccolta di prodotti selvatici quali funghi, tartufi e asparagi, di servizio nelle aree forestali, quali gli inventari, i servizi per la gestione delle aree forestali. Queste attività possono essere effettuate esclusivamente nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da “Covid-19”.
Fermo restante la sospensione delle attività delle palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali prevista dall’articolo 1, comma 1, lett. u) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, al fine di assicurare la graduale ripresa delle attività sportive è consentito, nell’ambito del territorio regionale, l’allenamento in forma individuale degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) dal CIP (Comitato Italiano Paraolimpico) e dalle rispettive federazioni sportive, in strutture pubbliche o private a porte chiuse, fermo il divieto di assembramento e presenza di pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per altre attività, e comunque previa sanificazione delle attrezzature ad ogni utilizzo, nonchè l’allenamento degli atleti riconosciuti dalle predette federazioni per discipline sportive non individuali che assicurino comunque il distanziamento sociale di un metro. È consentita, in ambito regionale, l’attività sportiva e motoria in luogo aperto, anche con bicicletta o altro mezzo, compresa l’attività di pesca sportiva e dilettantistica, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per le altre attività. Sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. È fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare i dispositivi di protezione individuale nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantirne continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonchè per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l’accesso agli uffici della Pubblica Amministrazione, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonchè all’aperto all’interno di mercati.
Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso delle mascherine.
Per le attività produttive e commerciali è consentita l’attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, con vendita soltanto da asporto, effettuata garantendo il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro tra gli avventori e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria.
È fatto divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nei medesimi o nelle immediate vicinanze. I prodotti da asporto, una volta consegnati dagli esercenti, dovranno essere consumati esclusivamente presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentite le vendite su ordinazione tramite e-commerce e telefono, con consegna presso il domicilio, abitazione o residenza del cliente, con la prescrizione che chi organizza l’attività di consegna, lo stesso esercente ovvero una piattaforma, eviti che il momento della consegna escluda contatti personali, in modo che sia garantita la distanza interpersonale e comunque il pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie per il confezionamento dei generi alimentari. Per le attività non sospese (allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020) è ammessa l’attività di cura e manutenzione di giardini, aree verdi e naturali pubbliche e private, comprese le aree turistiche e le aree naturali quali le spiagge, ivi comprese quelle che sono funzionali ad assicurarne la continuità delle filiere delle predette attività, fatto salvo il rispetto delle misure di distanziamento sociale di almeno 1 metro e dell’utilizzo di guanti e dei dispositivi di protezione individuale. È consentito l’accesso agli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza e alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche da parte dei titolari e del personale impegnato in attività di manutenzione e vigilanza al fine di tutelare le risorse e il patrimonio naturale e al fine di avviare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, la sanificazione anche degli arenili, l’istallazione e l’allestimento, ivi compresa la manutenzione delle strutture amovibili, delle spiagge senza esecuzione di nuove opere o modifiche, a condizione che gli interventi siano svolti all’interno dell’area in concessione, con interdizione per i non addetti ai lavori, e fermo restando l’attuazione di ogni misura che garantisca la distanza di sicurezza interpersonale e l’utilizzo di guanti e dei dispositivi di protezione individuale. Sono consentite le attività commerciali di vendita al dettaglio di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture di ufficio, di libri e di vestiti per bambini e neonati previste dall’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Restano, altresì, consentite le consegne a domicilio per i predetti prodotti, purchè nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie e della disciplina di settore.
Nel settore del trasporto pubblico locale in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. ff del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, a decorrere dal 4 maggio 2020, è disposto sul territorio regionale che l’esercizio di tutti servizi erogati dalle aziende del trasporto pubblico locale sia effettuato sulla base di alcuni criteri. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus “Covid-19”, le attività di trasporto devono essere espletate nel rispetto delle disposizioni previste dall’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del “Covid-19” nel settore del trasporto e della logistica di settore, sottoscritto in data 20 marzo 2020, e allegato 9 al decreto: Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del “Covid-19”). In particolare devono essere garantiti, rispetto ai programmi di esercizio previsti in via ordinaria, esclusivamente i seguenti servizi minimi essenziali di TPL (Trasporto Pubblico Locale) tra cui i servizi da e verso gli ospedali e le altre strutture sanitarie, con particolare riguardo ai collegamenti negli orari utili al trasporto degli operatori del settore sanitario e socio-sanitario; i servizi, contrattuali ed aggiuntivi, di trasporto pubblico dei lavoratori verso tutte le aree industriali, dove vi sono stabilimenti produttivi in attività, tenendo conto delle turnazioni di servizio svolte presso gli stabilimenti produttivi e del numero effettivo di addetti che gradualmente riprendono l’attività lavorativa.
In corrispondenza della ripresa a regime delle attività lavorative, presso gli stabilimenti industriali, devono essere garantite le corse operaie di trasporto pubblico locale anche mediante la conversione da parte di Cotrab delle percorrenze chilometriche non espletate, tra cui anche quelle delle linee scolastiche non svolte dal 5 marzo scorso, in percorrenze per corse operaie, senza oneri aggiuntivi in capo alla pubblica amministrazione, tali da garantire l’osservanza delle Linee guida di cui al precedente comma 1, con particolare riguardo al rispetto del distanziamento interpersonale; i servizi in “fascia pendolare” per gli addetti ai pubblici servizi e per i fruitori dei servizi istituzionali essenziali erogati dalla pubblica amministrazione. La società “Trenitalia SpA” svolgerà i servizi ferroviari con una riduzione pari al 60% dei programmi di esercizio previsti in via ordinaria, ferma l’esigenza di assicurare i servizi minimi essenziali. La società Srl “Ferrovie Appulo Lucane” svolgerà i servizi ferroviari con la riduzione in misura pari al 50% dei programmi di esercizio previsti in via ordinaria, ferma l’esigenza di assicurare i servizi minimi essenziali. Le due società sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali di servizio a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonchè alle stazioni, facendo garantire le necessarie distanze di sicurezza interpersonale tra i passeggeri quale principale misura di contenimento della diffusione da “Covid-19”. Entro e non oltre 2 giorni da oggi, il Consorzio delle Aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale extraurbani su gomma, deve comunicare alle Province, titolari dei contratti di servizio, e alla Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, l’attuazione dei servizi di “Trasporto Pubblico Locale” da, domani, 4 maggio, secondo i nuovi criteri, trasmettendone il programma di esercizio con gli orari secondo la modulistica utilizzata nella gestione dei contratti provinciali. Dovrà altresì essere comunicato e trasmesso il programma di esercizio contestualmente alla ripresa a regime delle attività lavorative presso gli stabilimenti industriali. Le amministrazioni provinciali dovranno procedere alla verifica dei programmi di esercizio che saranno trasmessi nel rispetto della presente ordinanza, impartendo le relative disposizioni al gestore dei servizi. Entro lo stesso termine, “Trenitalia SpA”, la Direzione regionale Basilicata e la società “Ferrovie Appulo Lucane”, per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza, dovranno comunicare alla Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata dei servizi di “Trasporto Pubblico Locale” il relativo programma di esercizio. Con l’ordinanza, le aziende sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonchè alle stazioni e a svolgere una rilevazione giornaliera delle frequentazioni su tutte le corse effettuate, da trasmettere alle rispettive amministrazioni titolari dei contratti di servizio con cadenza settimanale. I Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale comunale/urbano procederanno alla verifica che i servizi di competenza siano esercitati da parte dei rispettivi gestori nel rispetto della presente ordinanza. È fatto obbligo, ai concessionari dei servizi di trasporto pubblico e privato, nonchè agli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi nel territorio regionale, di mettere a disposizione della Regione Basilicata i nominativi e i recapiti dei viaggiatori trasportati e che fanno ingresso in Basilicata sulle linee di collegamento con destinazione del territorio regionale, provenienti da altre regioni, secondo le modalità da concordare con il Dipartimento delle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata. I nominativi e i recapiti acquisiti saranno trattati dalla Regione Basilicata secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, inseriti in un apposito data base regionale, utilizzato esclusivamente per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati nei 14 giorni successivi all’arrivo nel territorio regionale, in particolare per i soggetti interessati nei 14 giorni di prescritto isolamento fiduciario come disposto dall’ordinanza 29 aprile 2020 n. 20.
Riguardo alle ulteriori misure regolamentate con l’ordinanza, sono consentiti, nell’ambito del territorio regionale, gli spostamenti verso le seconde case di proprietà utilizzate per vacanza, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riparazione o sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e della conservazione dei beni in essere. Sono consentiti, per il tempo strettamente necessario, gli spostamenti in ambito regionale da parte del proprietario o degli addetti per le attività di conservazione, manutenzione, rimessaggio, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela e conservazione delle unità da diporto, e delle attività propedeutiche allo spostamento all’ormeggio, dei natanti, delle imbarcazioni e delle navi da diporto di proprietà presso cantieri, depositi di rimessaggio e porti. Tali attività possono essere svolte, ferme le discipline di settore, esclusivamente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento da contagio da “Covid-19”. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, è consentita l’attività di cura, pulizia e igienizzazione degli animali domestici, previo appuntamento, fermo restando il distanziamento sociale senza contatto diretto all’atto della consegna dell’animale, e nel pieno rispetto della disciplina di settore e delle misure sanitarie e di sicurezza. È esclusa la permanenza del proprietario dell’animale all’interno della struttura che fornisce il servizio durante l’attesa per il ritiro. Detta attività, può essere svolta esclusivamente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento da contagio a “Covid-19”.
Su esplicita richiesta dell’assessore regionale alle Politiche Agricole e Forestali, Francesco Fanelli, l’ordinanza emanata dal presidente Bardi consente diverse attività legate al mondo agricolo.
Limitatamente ad una volta al giorno, e per non più di due persone a famiglia, si può uscire per coltivare fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, terreni agricoli, orti e vigneti nonchè per curare gli animali che vi sono custoditi. Gli spostamenti sono consentiti all’interno del territorio provinciale, e comunque per gli interventi strettamente necessari per tutelare le produzioni e gli animali allevati o per verificare i lavori eseguiti da altre persone incaricate.
Su tutto il territorio regionale sono consentite, inoltre, circoscritte al comune di residenza, domicilio o della propria abitazione ovvero, entro i comuni confinanti, la caccia al cinghiale, la raccolta di funghi, tartufi e asparagi e le attività legate alle aree forestali.
Riprende anche la pesca sportiva, attività che interessa in Basilicata oltre 5mila appassionati.
Redazione