È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale speciale della Regione Basilicata n. 86 di oggi, sabato 3 ottobre, l’Ordinanza numero 36/2020 del Presidente della Regione Basilicata, dott. Vito Bardi, che contiene disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da “Covid–19” relative ai comuni di Marsicovetere e Tramutola, in provincia di Potenza.
Con decorrenza immediata e fino al prossimo 13 ottobre, ferme restando le misure statali, regionali e commissariali già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus, con riferimento ai comuni di Marsicovetere e Tramutola sono adottate le seguenti ulteriori misure:
sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 6.00; sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), salve le lavanderie e pulizia di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse; sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive in luoghi pubblici e privati; salva l’attività sportiva o motoria all’aperto in forma individuale, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di un metro per ogni altra attività; sono sospese le attività sportive di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico; sono sospese le attività e gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, nonchè le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi, i musei e le biblioteche; sono sospese le attività dei centri benessere, centri termali, fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali e ricreativi; è sospeso lo svolgimento di ricevimenti nell’ambito di cerimonie, ad esempio matrimoni; ed eventi assimilabili, ivi compreso i congressi e i meeting aziendali; sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresi corsi di formazione professionale e le attività formative svolte da Enti pubblici locali e da soggetti privati.
Per quanto non espressamente disciplinato dall’ordinanza, trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre scorso, nonchè le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute del 12 e 16 agosto scorso.
Redazione